Sale giochi ad almeno 500 metri di distanza da scuole, luoghi di culto e punti di aggregazione giovanile. Il consiglio comunale tifernate ha approvato il regolamento per l’esercizio del gioco lecito nel territorio di Città di Castello con gli 11 voti favorevoli di PD, PSI, Lista Civica Luca Secondi Sindaco, il voto contrario della Lega e l’astensione di FDI e del consigliere Massimo Minciotti (PD).
Composto da 16 articoli, il regolamento per l’esercizio del gioco lecito risponde alla volontà dell’amministrazione comunale di Città di Castello di contrastare il fenomeno della diffusione del gioco d’azzardo, che negli ultimi anni ha assunto anche nel territorio tifernate una dimensione di assoluto rilievo.
E’ vietata quindi l’apertura di sale da gioco, di sale scommesse e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da luoghi sensibili quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile e strutture frequentate principalmente da giovani.
Nel regolamento sono indicati i requisiti strutturali dei locali dedicati al gioco lecito, le attività richieste per l’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, le modalità di collocazione degli apparecchi per il gioco con vincita in denaro in altri esercizi rispetto a quelli autorizzati dalla Questura, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili; strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere; edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico; circoli o associazioni private e aree aperte al pubblico dove sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorveglianza ai sensi della normativa vigente.
La disciplina degli orari, con la facoltà per il sindaco di stabilire fasce di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro mediante specifica ordinanza, completano le disposizioni del regolamento, insieme ai divieti e alle prescrizioni per lo svolgimento delle attività di gioco lecito, alle indicazioni sulla vigilanza e alla previsione di sanzioni.
Un articolo a parte è riservato alle sovvenzioni economiche a beneficio dei cittadini residenti le cui finanze siano state gravemente dissestate dal gioco patologico, che il Comune si riserva di concedere dietro richiesta, subordinatamente all’accettazione da parte del soggetto interessato di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Servizio Dipendenze dell’Usl Umbria 1.